Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 aprile 1984 al 13 gennaio 1985. Leggi il testo vigente →

Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, convertito nella legge 22 marzo 1984, n. 29, e' prorogato fino al 31 dicembre 1984. A decorrere dal 1 gennaio 1984 gli stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti dall'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni, sono maggiorati del 13 per cento. Con effetto dal 1 gennaio 1984 la progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di qualifica, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computato sull'ultima classe di stipendio. Si applica il quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni. La determinazione dei nuovi stipendi e' effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali in godimento al 1 gennaio 1984. Qualora il miglioramento economico derivante dall'attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza, previsto dal precedente secondo comma, e quello iniziale fissato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni, il nuovo stipendio e' maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo e' temporizzato secondo il criterio stabilito dall'articolo 2 del suddetto decreto, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

Testo in vigore dal 19 aprile 1984 al 13 gennaio 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1984-04-17;79~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari