[1]Le misure dell'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede previste dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 204, sono sostituite dalle seguenti:

[2]| Personale | Personale | fruente | non fruente | di aggiunta | di aggiunta | di famiglia | di famiglia - - Maresciallo maggiore, maresciallo capo, | | maresciallo di alloggio e gradi cor- | | rispondenti............. | L. 8.000 | L. 5.000 Brigadiere e vicebrigadiere...... | " 6.400 | " 4.000 Appuntato, carabiniere e gradi corris- | | pondenti, allievo carabiniere e gradi | | corrispondenti............ | " 5.000 | " 3.200

[3]L'indennita' di cui al precedente comma non spetta per i servizi di durata inferiore a sei ore ed e' ridotta del 30 per cento quando il servizio non comporta pernottamento fuori sede. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 agosto 1978, n. 505

2

con decorrenza dal 1 aprile 1978

La L. 5 agosto 1978, n. 505 ha disposto (con l'art. 3) che a decorrere dal 1 aprile 1978 "sono raddoppiate le misure del trattamento economico spettante al personale delle forze di polizia impiegato in sede in servizi di sicurezza pubblica e dell'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n. 284".

Testo vigente dal 19 settembre 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 19 settembre 1978

Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1977 al 19 settembre 1978.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 5 agosto 1978, n. 505

    La L. 5 agosto 1978, n. 505 ha disposto (con l'art. 3) che a decorrere dal 1 aprile 1978 "sono raddoppiate le misure del trattamento economico spettante al personale delle forze di polizia impiegato in sede in servizi di sicurezza pubblica e dell'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n. 284".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-05-27;284~art6 · fonte del testo

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