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La riduzione d'imposta di bollo per gli atti del procedimento nei giudizi di appello avanti i tribunali prevista dall'articolo 43, n. 1, lettera b) della tariffa, allegato A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, e' soppressa. Resta ferma la riduzione d'imposta per gli atti nei giudizi relativi alle controversie individuali di lavoro ed a rapporti di pubblico impiego.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-11-18;1296~art1 · fonte del testo

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