Art. 2 — Commissioni di esame
Le commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dagli enti di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, possono articolarsi, per la revisione delle prove scritte e per l'espletamento di quelle orali, in sottocommissioni.
Testo vigente dal 27 aprile 1981
