Art. 9 — Esonero dal servizio militare
Articolo abrogato dalla l. 11 agosto 1991, n. 269.
Abrogato dal 7 settembre 1991
Articolo abrogato dalla l. 11 agosto 1991, n. 269.
Abrogato dal 7 settembre 1991
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1984
Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1984 al 7 settembre 1991. 74 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'unico figlio maschio o il primo figlio maschio della vedova di caduto in servizio o di deceduto per l'aggravarsi delle infermita' contratte per causa di servizio, sono esonerati dal servizio militare su richiesta del genitore. Lo stesso beneficio compete all'unico figlio maschio o al primo figlio maschio dell'invalido per servizio di prima categoria, e di seconda categoria, su richiesta del genitore. I benefici di cui ai commi precedenti sono estesi al secondo figlio maschio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 AGOSTO 1991, N. 269
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1984-05-02;111~art9 · fonte del testo
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