Art. 3
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E' sospesa, fino a diversa disposizione, l'applicazione del R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1768, sulla settimana, lavorativa di 40 ore, nonche' l'applicazione delle norme dei contratti collettivi di lavoro che stabiliscono l'orario normale di lavoro non eccedente le 40 ore settimanali ovvero norme integrative di quelle del cennato decreto. L'orario di lavoro di coloro che prestano opera retribuita alle dipendenze o sotto controllo diretto altrui e' regolato dal R. decreto 15 marzo 1923-I, n. 692, e dai suoi regolamenti. E' sospesa l'applicazione delle norme di contratto collettivo che vietino o che comunque limitino le prestazioni di lavoro straordinario previste dal R. decreto 15 marzo 1923-I, n 692. Tuttavia il Ministro per le corporazioni puo' autorizzare che siano effettuate ore di lavoro straordinarie in aggiunta a quelle prescritte dall'art. 5 del R. decreto-legge 15 marzo 1923-I, n. 692, stabilendone eventualmente le condizioni, sentite le Associazioni sindacali interessate.
Testo in vigore dal 16 agosto 1940 al 22 dicembre 2008
