Art. 2
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Limitatamente alle aziende private ed agli enti pubblici sindacalmente inquadrati e' sospesa, fino a diversa disposizione, l'applicazione:
- 1)del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, per la parte relativa all'assunzione di personale femminile negli impieghi;
- 2)del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, sulla istituzione del «sabato fascista».
Testo in vigore dal 16 agosto 1940 al 22 dicembre 2008
