Art. 1
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Il Ministro per le corporazioni puo' attribuire ai dirigenti degli uffici dell'Ispettorato corporativo la facolta', di dispensare, in tutto o in parte, i datori di lavoro dall'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 26 aprile 1934-XII, n. 653, concernenti il divieto del lavoro notturno delle donne e dei fanciulli, fermo restando il divieto suddetto per coloro che non abbiano compiuto i 16 anni. Gli uffici suindicati potranno subordinare detti provvedimenti all'osservanza delle condizioni che riterranno necessarie per la tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro.
Testo in vigore dal 16 agosto 1940 al 22 dicembre 2008
