La pensione di invalidita' spetta, previa cancellazione dall'albo, all'iscritto che per sopravvenuta malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente, ed in misura non inferiore al 50 per cento, la capacita' all'esercizio della sua professione. Il conseguimento del diritto alla pensione e' subordinato alle condizioni che il dottore commercialista o il ragioniere e perito commerciale sia stato iscritto ed abbia contribuito alla Cassa da almeno cinque anni all'atto della sopravvenuta invalidita'. L'ammontare della pensione di invalidita' si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti della allegata tabella 2, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto. L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore a lire 1.300.000 annue, e' integrato sino a tale importo dalle rispettive Casse.

Testo vigente dal 15 gennaio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1140~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari