Sono obbligatoriamente soggetti all'assistenza sanitaria, ad eccezione di coloro che hanno diritto all'assistenza di malattia da parte di altri enti assicurativi di diritto pubblico, tutti coloro che sono iscritti rispettivamente alle Casse di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, nonche' i dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e loro superstiti che fruiscono di pensione. Gli iscritti che abbiano in corso polizze di assistenza malattie con compagnie private potranno ritardare la loro iscrizione obbligatoria, di cui al presente articolo, sino alla data di scadenza della polizza contratta. A questo fine essi dovranno inoltrare alla Cassa, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fotocopia autenticata della polizza da essi come sopra contratta.

Testo vigente dal 15 gennaio 1971

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1140~art18 · fonte del testo

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