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[1]I figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, in nessun caso sono computabili agli effetti della esenzione dell'imposta di successione prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 30 aprile 1930-VIII, n. 431, convertito nella legge 9 febbraio 1931-IX, n. 155.

[2]Parimenti non sono computabili per l'applicazione dei benefici previsti dall'allegato B, al R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-01-19;23~art7 · fonte del testo

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