Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'istanza al Tribunale si propone con ricorso nel quale devono essere specificati i mezzi di prova offerti e ogni altro elemento che valga a confermare la verita' della dichiarazione scritta di paternita' o di maturita'.

[2]Il ricorso dev'essere notificato, nel termine fissato dal presidente del Tribunale, all'Amministrazione finanziaria con invito a presentare le eventuali deduzioni e richieste nei successivi sessanta giorni.

[3]Scaduto quest'ultimo termine, il presidente o il giudice da lui designato provvede all'istruttoria dell'istanza senza formalita' di procedura, avvisandone preventivamente le parti perche' possano assistervi. Eseguita l'istruttoria ed assunta, anche d'ufficio, ogni altra informazione ritenuta opportuna, il presidente o il giudice riferisce in camera di consiglio al collegio, che decide con decreto.

[4]Avverso il decreto e' ammesso reclamo alla Corte appello entro il termine di giorni 15 dalla notificazione del provvedimento. La decisione della Corte non e' soggetta ad ulteriore gravame.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-01-19;23~art3 · fonte del testo

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