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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 16 milioni annui, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 1606 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1971 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 27 marzo 1971 al 9 ottobre 2010
