Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 marzo 1971 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
L'articolo 5 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, e' sostituito dal seguente: "Per conseguire il trattamento economico del grado di generale di brigata i commissari di leva devono aver prestato servizio per almeno tre anni nel ruolo di appartenenza e devono essere in godimento da almeno cinque anni del trattamento economico stabilito per il grado di colonnello".
Testo in vigore dal 27 marzo 1971 al 9 ottobre 2010
