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[1]A modificazione dell'art. 7 della legge 2 luglio 1905, n. 320, le somme stanziate nella parte ordinaria del bilancio della marina per l'acquisto dei combustibili per la navigazione, che non fossero impegnate alla chiusura dei singoli esercizi, saranno portate come residui in aumento dell'assegno del corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio successivo.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Racconigi, addi' 15 luglio 1906.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]C. Mirabello. A. Majorana.

[6]Visto, Il guardasigilli: Gallo.

Testo in vigore dal 21 luglio 1906 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-15;346~art2 · fonte del testo

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