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All'acquisto dei carboni per la R. marina ed al noleggio delle navi destinate al loro trasporto potranno essere applicate le norme che, per l'acquisto dei tabacchi esteri, sono stabilite con l'art. 4 della legge sulla contabilita' generale dello Stato, testo unico del 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) modificato con la legge 14 luglio 1887, n. 4713 (serie 3ª). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 giugno 1910, n. 327
1La L. 19 giugno 1910, n. 327 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 15 luglio 1906, n. 346, sono applicabili all'acquisto dei combustibili liquidi".
Testo in vigore dal 9 luglio 1910 al 22 dicembre 2008
