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Il Ministro per gli affari esteri e' autorizzato, entro il limite massimo di lire egiziane 30.000, a provvedere, d'intesa con i Ministri per le finanze e per il tesoro, a quanto occorra per l'ampliamento ed ammodernamento dell'Ospedale italiano del Cairo.

Testo in vigore dal 12 luglio 1952 al 26 marzo 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-06-20;762~art2 · fonte del testo

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