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[1]Le Convenzioni stipulate per gli acquisti di cui all'art. 1, saranno comunicate al Parlamento in allegati all'assestamento del bilancio o al conto consuntivo a seconda delle date rispettive.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 19 luglio 1907.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]TITTONI. CARCANO.
[6]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
