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Per il rimborso dell'anticipazione di cui all'art. 2 e per il pagamento dei relativi interessi sara' stanziata nel bilancio del Ministero del tesoro, alla categoria «Movimento di capitali» per 10 esercizi consecutivi, a cominciare da quello 1911-912, la somma di lire 468,505.59, da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti il 15 luglio di ognuno dei suddetti esercizi finanziari.
Testo in vigore dal 13 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
