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La somma di 3,800,000 lire di cui all'art. 1 sara' dalla Cassa depositi e prestiti versata in tesoreria non piu' tardi del 15 luglio 1910, e contemporaneamente inscritta nel bilancio di entrata dell'esercizio 1910-911 alla categoria «Movimento di capitali»; e in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per essere messa a disposizione di quell'Amministrazione per gli acquisti autorizzati dalla presente legge.
Testo in vigore dal 13 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
