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Alla spesa di cui all'art. 1 sara' provveduto mediante anticipazione da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti all'interesse del 4 per cento annuo e rimborsabile in 10 annualita', a partire dall'esercizio 1911-912.
Testo in vigore dal 13 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
