S'intendono anche condotte per conto e nell'interesse dello Stato:

  • a)le operazioni di presa in consegna, di conservazione e distribuzione dei medicinali e del materiale sanitario, fornito dai Governi alleati al Governo italiano e dei farmaci ceduti dall'A.R.A.R., effettuate sino al dicembre 1947, direttamente dalla Societa' a responsabilita' limitata denominata "Ente Nazionale Distribuzione Medicinali Alleati" (E.N.D.I.M.E.A.);
  • b)le medesime operazioni compiute successivamente e fino alla entrata in vigore della presente legge dalla gestione commissariale E.N.D.I.M.E.A.

Testo vigente dal 13 gennaio 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1294~art13 · fonte del testo

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