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Miscellanea
Acquisti all'estero per conto dello Stato di materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali
Legge 22 dicembre 1957, n. 1294
- Aggiornato al
- 13 gennaio 1958
- Articoli
- 18
- Versioni storiche
- 18
- Art. 1Per l'esercizio finanziario 1955-56 il Governo della Repubblica e' autorizzato ad…
- Art. 2E' in facolta' delle Amministrazioni interessate stabilire, d'intesa col Ministero del…
- Art. 3L'Ente gestore provvede al finanziamento per gli acquisti e per le importazioni e a tutte…
- Art. 4Le merci acquistate all'estero ed importate a norma della presente legge non possono…
- Art. 5L'Ente gestore e' soggetto, per le operazioni effettuate, alla resa dei conti ai sensi…
- Art. 6Alla fine di ogni esercizio finanziario, gli Enti gestori dovranno presentare alle…
- Art. 7La differenza attiva tra il ricavato delle vendite delle merci e le spese sostenute fino…
- Art. 8L'importo delle spese generali, comprensivo dell'importo dell'eventuale compenso all'Ente…
- Art. 9Sulla base dei rendiconti annuali di cui al precedente art. 6, e prima della liquidazione…
- Art. 10Alla copertura degli eventuali oneri che potranno derivare allo Stato dalla esecuzione…
- Art. 11Si intendono condotte per conto e nell'interesse dello Stato le gestioni delle merci…
- Art. 12Si intendono del pari condotte per conto e nell'interesse dello Stato le gestioni delle…
- Art. 13S'intendono anche condotte per conto e nell'interesse dello Stato: a) le operazioni di…
- Art. 14Dalla data di entrata in vigore della presente legge la gestione dei medicinali ceduti…
- Art. 15Si intendono condotte per conto e nell'interesse dello Stato le gestioni delle merci…
- Art. 16E' autorizzata l'anticipazione di somme da parte del Tesoro, nel limite massimo di lire…
- Art. 17Per le merci di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 gli Enti gestori sono tenuti alla…
- Art. 18Per le importazioni dei cereali, dei loro derivati e degli altri prodotti destinati alla…
