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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]L'aspettativa di cui al paragrafo 6 dell'art. 9 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali puo', per ragioni di alto interesse pubblico, e dopo deliberazione del Consiglio dei ministri, essere accordata per due anni agli ufficiali della R. marina per i quali, in tal caso, il tempo trascorso nell'aspettativa stessa non sara' dedotto dall'anzianita' in analogia al disposto dell'art. 1, paragrafo 4, della legge in data 24 dicembre 1896, n. 557.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 13 aprile 1905.

[9]VITTORIO EMANUELE.

[10]C. MIRABELLO.

[11]Visto, Il guardasigilli: C. FINOCCHIARO-APRILE.

Testo in vigore dal 21 aprile 1905 al 4 ottobre 1916

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urn:nir:stato:legge:1905-04-13;130~art1 · fonte del testo

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