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[1]Il n. VIII degli accordi 27 maggio 1905, e' soppresso, ed e' sostituito dal seguente:
[2]Tenuto conto della surrogazione dello Stato nel debito della Societa' verso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, di cui al n. III degli accordi del 27 maggio 1905, gia' avvenuta, e dei pagamenti diretti gia' fatti a tutt'oggi alla Societa', sia mediante certificati ferroviari, sia in numerario, ascendenti in complesso, per le tre partite, a L. 210,500,000, il Governo paghera' in contanti alla Societa', entro il 25 giugno 1906, la somma di L. 40,225,000.
[3]Su questa somma di L. 40,225,000, come sulle altre somme pagate anteriormente in numerario, sara' corrisposto alla Societa' l'interesse del 3.65 per cento, al netto della imposta di ricchezza mobile (anche rispetto al reddito industriale) per il periodo dal 1° luglio 1905 fino al giorno del pagamento.
Testo in vigore dal 17 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
