[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo.

[3]PROTOCOLLO RELATIVO AI MARINAI RIFUGIATI

[4]Le Parti contraenti del presente Protocollo, Considerando che l'applicazione dell'Accordo relativo ai marinai rifugiati, firmato a L'Aja il 23 novembre 1957 (qui di seguito denominato l'Accordo) e' strettamente connesso all'applicazione della Convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 (qui di seguito denominata la Convenzione), che si applica soltanto alle persone che sono divenute rifugiate in seguito ad avvenimenti verificatisi prima del 1 gennaio 1951, Considerando che nuove categorie di rifugiati sono emerse dopo che la Convenzione e' stata adottata e che e' auspicabile che lo stesso status sia esteso a tutti i rifugiati contemplati dalla definizione della Convenzione senza tener conto della data limite del 1 gennaio 1951 e che a tal fine un Protocollo relativo allo status dei rifugiati fu aperto all'adesione a New York il 31 gennaio 1967, Desiderando stabilire un regime similare nei confronti dei marinai rifugiati, Hanno convenuto quanto segue:

[5]Articolo I

  • 1)Le Parti contraenti del presente Protocollo s'impegnano ad applicare ai marinai rifugiati, come definiti qui di seguito, gli articoli 2 e da 4 a 13 incluso dell'Accordo.
  • 2)Ai fini del presente Protocollo, il termine "marinaio rifugiato" si riferisce a qualsiasi persona che, essendo rifugiata secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo I del Protocollo relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967, e' in servizio quale marinaio di qualsiasi categoria a bordo di una nave mercantile, o abitualmente percepisce il suo salario come un marinaio a bordo di detta nave.
  • 3)Il presente Protocollo sara' applicato senza alcuna limitazione geografica; tuttavia le dichiarazioni gia' fatte, in conformita' con l'articolo 1, 1) a) della sezione B della Convenzione, da Stati gia' Parti della stessa, si applicheranno anche ai sensi del presente Protocollo, a meno che esse non siano state estese in base all'articolo 1, 2) della sezione B della Convenzione.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-06-03;313~arti · fonte del testo

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