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Miscellanea
Accettazione ed esecuzione del protocollo relativo ai marinai rifugiati
Legge 3 giugno 1978, n. 313
Accettazione ed esecuzione del protocollo relativo ai marinai rifugiati, adottato a L'Aja il 12 giugno 1973
- Aggiornato al
- 3 luglio 1978
- Articoli
- 9
- Versioni storiche
- 11
- Art. iTRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel…
- Art. iiArticolo II Qualsiasi controversia fra le Parti contraenti del presente Protocollo…
- Art. iiiArticolo III 1) Il presente Protocollo sara' aperto all'accettazione o all'approvazione…
- Art. ivArticolo IV 1) Il presente Protocollo entrera' in vigore il 90° giorno dopo la data del…
- Art. vArticolo V 1) Qualsiasi Governo puo', al momento del deposito del suo strumento…
- Art. viArticolo VI 1) Una Parte contraente puo' denunciare il presente Protocollo in qualsiasi…
- Art. viiArticolo VII 1) Una Parte contraente che abbia fatto una notifica ai sensi dell'articolo…
- Art. viiiArticolo VIII Il Governo del Regno dei Paesi Bassi informera' tutti i Governi che hanno…
- Art. ixArticolo IX Un esemplare del presente Protocollo, i cui testi in inglese e francese fanno…
