Il pagamento delle indennita' di espropriazione e di occupazione di urgenza puo' essere autorizzato mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327)).15 Il destinatario del pagamento provvedera' a dichiarare, quando ne ricorrano le condizioni, anche la propria qualita' di diretto coltivatore del suolo, oggetto del procedimento espropriativo. Il pagamento, anche a titolo provvisorio, delle indennita' aggiuntive, previste in favore del fittavolo, del mezzadro, del colono o del compartecipante, costretto ad abbandonare il suolo oggetto del procedimento espropriativo, avviene con le modalita' indicate nel secondo comma. Il pagamento delle indennita' aggiuntive e' subordinato ad apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle forme previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti la qualita' di fittavolo, di mezzadro, di colono o di compartecipante relativo al suolo oggetto del procedimento espropriativo. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti rese nei modi previsti dalle vigenti leggi esonerano da ogni responsabilita' i funzionari, gli incaricati o comunque i titolari degli uffici all'uopo delegati, che dispongano il pagamento degli acconti di cui ai precedenti commi.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

15

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.

Testo vigente dal 1 gennaio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1982 al 1 gennaio 2002. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte.

Il pagamento delle indennita' di espropriazione e di occupazione di urgenza puo' essere autorizzato mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati. tolto: Un acconto pari all'80 per cento delle indennita' di espropriazione e di occupazione d'urgenza, previste dalla normativa in vigore, anche se determinate a titolo provvisorio deve essere corrisposto, entro 60 giorni dalla immissione nel possesso del suolo oggetto del procedimento espropriativo, in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto o della stipulazione dell'atto di cessione volontaria, dagli enti, aziende e amministrazioni, in favore degli aventi diritto che dichiarino, nei modi o nelle forme di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che l'immobile, oggetto del procedimento espropriativo, e' nella loro piena e libera proprieta' aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327. Il destinatario del pagamento provvedera' a dichiarare, quando ne ricorrano le condizioni, anche …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-01-03;1~art23 · fonte del testo

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