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Sono abrogate le disposizioni che prescrivono l'assenso del Presidente della Repubblica o l'autorizzazione del Ministro competente o delle autorita' altrimenti indicate per il matrimonio degli ufficiali, dei sottufficiali e militari di truppa delle forze armate e dei Corpi assimilati. Restano fermi i limiti di eta' e i periodi di servizio previsti dalle vigenti disposizioni di legge per il matrimonio delle persone indicate nel primo comma. Nei casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora emanati i decreti di cessazione dal servizio per infrazione delle norme abrogate dal primo comma, i relativi procedimenti rimangono estinti.

Testo in vigore dal 15 novembre 1971 al 9 ottobre 2010

urn:nir:stato:legge:1971-10-09;908~artunico · fonte del testo

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