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L'articolo 8 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' modificato come segue: "Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui deve iscriversi nelle liste di collocamento presso gli Uffici di cui al Capo II del presente titolo, della circoscrizione nella quale ha la propria residenza, a sensi della legge 24 dicembre 1964, n. 1228 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136. Il lavoratore, senza cambiare la propria residenza, puo' trasferire la sua iscrizione nelle liste di collocamento dell'Ufficio di altro Comune capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a 20.000 abitanti o di notevole importanza industriale situato nella stessa Provincia oppure in altra Provincia contermine o comunque nel raggio di 150 chilometri. La richiesta di trasferimento deve essere presentata all'Ufficio di collocamento del Comune di residenza che, previa cancellazione del lavoratore dalle proprie liste, provvede a trasmettere gli atti all'Ufficio di collocamento indicato dal lavoratore. I lavoratori che trasferiscono la propria iscrizione nelle liste di collocamento di altro ufficio conservano l'anzianita' di iscrizione in precedenza maturata".

Testo in vigore dal 18 febbraio 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-02-10;5~art2 · fonte del testo

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