La legge 28 luglio 1939, n. 1097, modificata dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 400, e' abrogata. Per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applica l'art. 2, comma secondo, del Codice penale. Se il procedimento penale e' in corso, gli atti sono trasmessi al Ministero del tesoro per la eventuale applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme vigenti per le violazioni delle leggi valutarie.

Testo vigente dal 29 ottobre 1949

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-10-18;769~artunico · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari