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Per la compilazione dei progetti e la esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo saranno osservate le norme che regolano la progettazione e l'esecuzione dei lavori dello Stato a cura del Ministero dei lavori pubblici e, per quanto riguarda i procedimenti espropriativi e le occupazioni di urgenza, le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e degli articoli 10 e 11 del regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 868, e successive integrazioni e modificazioni, sostituendo alla competenza del Ministro per i trasporti quella del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni.
Testo in vigore dal 2 settembre 1949 al 22 dicembre 2008
