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Tutte le attribuzioni dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e del Ministero delle comunicazioni, previste dal regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1574, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e dal regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2426, e successive integrazioni e modificazioni, in materia di costruzioni di edifici ed altre opere riguardanti l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono devolute a questa ultima. I relativi progetti sono approvati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato continuera', secondo le norme e con le modalita' contenute nei sopradetti decreti e successive modificazioni, nella esecuzione dei lavori gia' da essa progettati e approvati dall'Amministrazione postale.
Testo in vigore dal 2 settembre 1949 al 22 dicembre 2008
