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La saccarina che, alla data di entrata, in vigore della presente legge, risulti assegnata alle ditte fabbricanti di prodotti dolciari, gelati, conserve, concentrati di frutta e bibite analcooliche, potra' essere impiegata nella preparazione di detti prodotti fino a totale esaurimento e comunque non oltre il termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 5 dicembre 1949 al 22 dicembre 2008
