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[1]La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.1
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 28 settembre 1940-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1725
1Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1725 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' abrogata, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, la legge 28 settembre 1940, n. 1403, concernente il contributo statale a favore degli Asili infantili israelitici contemplati dalla legge 30 luglio 1896, n. 343".
Testo in vigore dal 18 ottobre 1940 al 18 marzo 1948
