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[1]Il contributo annuo di L. 11.500 spettante agli asili infantili israelitici a norma dell'art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343, cessa con effetto dal 1° luglio 1938-XVI.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1725, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo in vigore dal 18 ottobre 1940 al 18 ottobre 1940
