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Il primo comma dell'articolo 162 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "L'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e' applicata al reddito assoggettato all'imposta di ricchezza mobile, con aliquota che puo' giungere fino al limite del 3,25 per cento se trattasi di redditi di categoria B e de 260 per cento se trattasi di categoria C-1, fermo sempre, tra l'una e l'altra aliquota, il rapporto indicato".
Testo in vigore dal 22 marzo 1968 al 16 dicembre 2010
