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[1]((Il periodo utile per la presentazione delle rettifiche da parte dei contribuenti decorre dal 1° maggio al 31 luglio con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
[2]La revisione da parte della Finanza dei redditi gia' iscritti deve essere notificata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui la revisione stessa si riferisce)).
Testo in vigore dal 23 settembre 1947 al 16 dicembre 2009
