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Dal 1 gennaio 1962, l'imposta comunale di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia e' abolita. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro la stessa data le norme per attuare l'abolizione della imposta suddetta attenendosi ai seguenti criteri:

  • 1)compensare i Comuni delle minori entrate che si verificheranno in conseguenza dell'abolizione dell'imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia, nonche' delle relative supercontribuzioni e addizionali;
  • 2)mantenere nelle dimensioni in atto i limiti di delegabilita' delle entrate comunali;
  • 3)salvaguardare la riscossione dell'imposta generale sulla entrata sui vini, mosti ed uve da vino, nonche' sui vini spumanti in bottiglia;
  • 4)tutelare gli interessi del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo nella eventualita' di riorganizzazione del servizio conseguente all'abolizione dell'imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia;
  • 5)provvedere ad un'efficace repressione delle frodi e delle sofisticazioni delle bevande vinose, nonche' al miglioramento qualitativo della produzione enologica nazionale.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1959 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1959-12-18;1079~art8 · fonte del testo

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