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Qualora il totale dei proventi realizzati a norma degli articoli 1 e 5 della presente legge da ciascun Comune sia inferiore alla somma riscossa nell'anno 1959 per imposta di consumo e per eventuali supercontribuzioni e addizionali sul vino, la differenza sara' integrata a carico del bilancio dello Stato per il biennio 1960-61, a condizione che il Comune abbia applicato le aliquote massime normali su tutti i tributi. Le modalita' relative saranno stabilite con decreti del Ministro per l'interno, d'intesa con quello per il tesoro.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1959 al 30 novembre 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1959-12-18;1079~art7 · fonte del testo

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