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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Con effetto dal 30 giugno 1932, e' data facolta' ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle comunicazioni a procedere alla revisione dei decreti di riconoscimento di diritti elusivi di pesca, restando abrogate le disposizioni degli articoli 23, terzo comma, e 26, terzo comma, del testo unico delle leggi sulla pesca, in quanto tale facolta' era limitati ad un termine.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 16 marzo 1933 - Anno XI
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]MUSSOLINI - ACERBO - CIANO
[12]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Testo in vigore dal 11 aprile 1933 al 22 dicembre 2008
