Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008. 143 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Sui biglietti d'ingresso alle case da giuoco e' dovuto un diritto addizionale nella misura fissa di lire 3.500 per ciascun biglietto, a favore dello Stato. Detto diritto e' altresi' dovuto limitatamente ad una volta al giorno, dai frequentatori delle case da giuoco muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio. Le ditte che hanno in gestione le case da giuoco sono obbligate a riscuotere senza alcun compenso ed a versare l'importo del diritto addizionale all'agente della Societa' italiana Autori ed Editori, nei modi, limiti e termini stabiliti per i diritti erariali. Il diritto addizionale non e' soggetto a diritto erariale e ad imposta generale sull'entrata. Alla Societa', italiana degli Autori ed Editori non e' dovuto alcun compenso per il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del diritto addizionale di cui al presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-18;67~art6 · fonte del testo
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