Art. 13-bis — Giurisdizione su controversie
La tutela in giudizio nelle controversie concernenti l'applicazione delle disposizioni del presente decreto e' rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 8, comma 8. 2. Si applica il rito abbreviato di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni
Testo vigente dal 27 febbraio 2014
