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Oltre le operazioni indicate dall'articolo 12 della legge del 10 agosto 1893, n. 449, gli Istituti d'emissione possono; 1° scontare note di pegno emesse dalle Societa' di cui all'articolo 2 che esercitino i magazzini generali per gli agrumi e derivati; 2° fare anticipazioni sopra fedi di deposito dei detti magazzini generali per non piu' di due terzi del valore delle merci che rappresentano; 3° fare anticipazioni a non piu' di sei mesi sopra deposito di derivati dei prodotti agrumari sino a due terzi del loro valore.
Testo in vigore dal 27 luglio 1903 al 16 dicembre 2009
