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Le Societa' di cui al precedente articolo 2 potranno esercitare i magazzini generali per quanto ha rapporto agli agrumi e derivati uniformandosi alle disposizioni del testo unico delle relative leggi, approvato col R. decreto del 17 dicembre 1882, n. 1154 Serie 3ª.
Testo in vigore dal 27 luglio 1903 al 16 dicembre 2009
