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A fine di istruzione e di promozione dell'industria agrumaria, il Governo del Re iscrivera' nello stato di previsione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio un assegno annuo, la cui misura e destinazione saranno in ciascun anno determinate nella legge del bilancio.
Testo in vigore dal 27 luglio 1903 al 16 dicembre 2009
