Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1903 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il Governo del Re rinunziera' sui prezzi di trasporto in ferrovia degli agrumi e derivati all'intera quota di partecipazione attribuita allo Stato dalle convenzioni intorno all'esercizio ferroviario approvate con la legge del 1885 e del corrispondente importo saranno diminuite le tariffe di trasporto ferroviario dei prodotti medesimi.

[2]Le tre Societa' ferroviarie esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, non potranno in nessun caso apportare aumenti alle tariffe generali e speciali in vigore al 1° gennaio 1903 per i trasporti degli agrumi e derivati.

Testo in vigore dal 27 luglio 1903 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1903-07-08;320~art3 · fonte del testo

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