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A decorrere dal 1 gennaio 1960, non e' piu' dovuto alle Camere di commercio, industria e agricoltura il contributo previsto, a carico degli istituti di assicurazione sociale, dall'articolo 52, lettera f) del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. 1 contributi di cui al comma precedente eventualmente pagati alle camere di commercio, industria e agricoltura dopo la data del 31 dicembre 1959, sono irripetibili.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1967 al 16 dicembre 2010
