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[1]Le annue prestazioni in danaro od in generi, che, giusta i titoli d'investitura o la consuetudine feudale, fossero dovute dai possessori dei beni feudali, saranno considerate come rendita fondiaria, e potranno essere dai debitori affrancate, pagando cento lire di capitale per ogni cinque di annua prestazione.

[2]Le prestazioni in natura si calcoleranno in denaro, secondo le norme stabilite dall'articolo 23 della Legge 24 gennaio 1864, n. 1636, articolo stato aggiunto dalla Legge 28 luglio 1867, n. 3820, che estese la detta Legge anche alle Provincie della Venezia e di Mantova.

[3]Le prestazioni che vengono soddisfatte in modo di laudemio, dovranno essere riscattate pagando la meta' del laudemio medesimo.

[4]I pagamenti e le affrancazioni saranno regolati dalla Legge 24 gennaio 1864, n. 1636, nei casi dalla stessa contemplati.

Testo in vigore dal 25 aprile 1870 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1870-04-19;5618~art6 · fonte del testo

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