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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Nei Comuni del distretto dell'Ufficio delle imposte di Avezzano e' concesso l'esonero delle rate non riscosse delle imposte e delle sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e sui fabbricati e della imposta di ricchezza mobile relativa agli anni 1916 e 1917.
[8]Le quote di sovrimposte degli anni 1916 e 1917, quando siano vincolate a favore della Cassa depositi e prestiti o della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, saranno ripartite in parti uguali col carico dei relativi interessi, sui ruoli fondiari degli anni 1929 e 1930, e saranno pagate alle relative scadenze trimestrali.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 14 gennaio 1929 - Anno VII
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Mussolini - Mosconi.
[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
